Art. 19 · Revisione delle norme di accesso

Art. 19

Revisione delle norme di accesso

In vigore dal 20 dic 2002
1.   Entro il 31 dicembre 2003 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle norme di accesso alle acque e alle risorse previste dalla normativa comunitaria e diverse da quelle di cui all', paragrafo 2, nella quale si valuta l'opportunità di queste norme rispetto agli obiettivi di conservazione e di sfruttamento sostenibile. 2.   Sulla base della relazione di cui al paragrafo 1 e in considerazione del principio stabilito dall', paragrafo 1, il Consiglio decide, entro il 31 dicembre 2004, in merito alla necessità di apportare eventuali adeguamenti a queste norme.
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