Art. 19
Revisione delle norme di accesso
In vigore dal 20 dic 2002
1. Entro il 31 dicembre 2003 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle norme di accesso alle acque e alle risorse previste dalla normativa comunitaria e diverse da quelle di cui all', paragrafo 2, nella quale si valuta l'opportunità di queste norme rispetto agli obiettivi di conservazione e di sfruttamento sostenibile.
2. Sulla base della relazione di cui al paragrafo 1 e in considerazione del principio stabilito dall', paragrafo 1, il Consiglio decide, entro il 31 dicembre 2004, in merito alla necessità di apportare eventuali adeguamenti a queste norme.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2002:2371:oj#art-19