Art. 14 · Scambio di informazioni

Art. 14

Scambio di informazioni

In vigore dal 20 dic 2002
1.   Ogni anno la Commissione presenta una sintesi dei risultati degli sforzi degli Stati membri per raggiungere un equilibrio sostenibile tra le capacità di pesca e le possibilità di pesca. Tale sintesi si basa su una relazione annuale trasmessa da ciascuno Stato membro alla Commissione entro il 30 aprile dell'anno successivo. La sintesi della Commissione, corredata delle relazioni degli Stati membri, è trasmessa prima della fine dell'anno al Parlamento europeo e al Consiglio, insieme ai pareri del CSTEP e del Comitato del settore della pesca e dell'acquacoltura istituito ai sensi dell', paragrafo 1. 2.   Le modalità di applicazione relative a tali scambi possono essere adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
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