Art. 12
Livelli di riferimento per le flotte pescherecce
In vigore dal 20 dic 2002
1. La Commissione stabilisce per ogni Stato membro, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, i livelli di riferimento espressi in GT e kW relativi alla capacità di pesca complessiva dei pescherecci comunitari battenti la bandiera di tale Stato membro.
I livelli di riferimento corrispondono alla somma degli obiettivi dei programmi di orientamento pluriennali 1997-2002 stabiliti per il 31 dicembre 2002 relativamente ad ogni segmento, in applicazione della decisione 97/143/CE del Consiglio (11).
2. Le modalità d'applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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