Art. 7

Art. 7

In vigore dal 20 dic 2002
Per il periodo 2004-2006, i fondi necessari per finanziare la presente misura comunitaria di emergenza per la demolizione dei pescherecci sono reperiti grazie a alla riprogrammazione dei Fondi strutturali prevista dagli articoli 41 e 44 del regolamento (CE) n. 1260/1999 e sono inseriti nei programmi esistenti dello strumento finanziario di orientamento della pesca. TITOLO IV   Attuazione ed entrata in vigore
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