Art. 6
Procedura
In vigore dal 20 dic 2002
1. Gli Stati membri presentano una domanda di contributo entro il 30 giugno 2004. Sulla base delle domande e della situazione di ciascuno Stato membro in relazione all'impatto dei piani di ricostituzione, la Commissione decide l'entità del contributo finanziario da versare ai singoli Stati membri. La Commissione versa fino al 50 % del contributo all'atto del ricevimento della domanda e il saldo dopo la certificazione delle autorità di cui al paragrafo 2.
2. Le autorità responsabili dell'applicazione della presente misura comunitaria di emergenza sono le autorità di gestione e pagamento competenti per le misure dei Fondi strutturali relative alla pesca nei rispettivi Stati membri. Esse svolgono le funzioni loro assegnate dal regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (5).
3. Fatte salve disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, si applicano le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1260/1999, in particolare gli articoli da 33 a 39, nonché la normativa derivata.
TITOLO III Periodo 2004-2006
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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