Art. 5
Previsioni annue di spesa
In vigore dal 20 dic 2002
Gli Stati membri che intendono ricevere un contributo finanziario presentano alla Commissione, entro il 30 giugno 2003, un piano di spesa per le demolizioni previste per l'anno 2003 nel quadro della presente misura comunitaria di emergenza. La Commissione procede a impegnare l'importo annuo globale disponibile in bilancio per la presente misura comunitaria di emergenza.
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