Art. 4
Contributo finanziario della Comunità
In vigore dal 20 dic 2002
La Comunità può concedere agli Stati membri per l'anno 2003 un contributo finanziario per le loro spese sostenute in applicazione dell'. Il contributo finanziario viene calcolato conformemente ai tassi fissati nella tabella 3, gruppo 1, dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 2792/1999.
Storico versioni
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