Art. 8
Diffusione delle informazioni
In vigore dal 16 dic 2002
1. Fatto salvo il diritto di accesso del pubblico ai documenti sancito dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (5),
a)
le misure relative a:
i)
criteri di rendimento e prove di accettazione delle apparecchiature;
ii)
procedure particolareggiate contenenti informazioni sensibili;
iii)
criteri particolareggiati di esenzione dalle misure di sicurezza,
di cui all', paragrafo 2;
b)
le specifiche di cui all', paragrafo 1; e
c)
le relazioni di ispezione e le risposte degli Stati membri di cui all', paragrafo 4, sono segrete e non sono pubblicate. Esse sono unicamente messe a disposizione delle autorità di cui all', paragrafo 2, che le comunicano solo alle parti interessate, in base alle esigenze conoscitive di queste ultime, in conformità delle disposizioni nazionali applicabili in materia di diffusione di informazioni sensibili.
2. Gli Stati membri, per quanto possibile e in conformità delle disposizioni nazionali applicabili, trattano come riservate le informazioni derivanti dalle relazioni di ispezione e dalle risposte degli Stati membri quando dette informazioni riguardano altri Stati membri.
3. Gli Stati membri o la Commissione consultano lo Stato membro interessato, salvo il caso in cui vi sia la certezza che le relazioni di ispezione o le risposte sono o meno divulgate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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