Art. 7 · Controllo dell'applicazione

Art. 7

Controllo dell'applicazione

In vigore dal 16 dic 2002
1.   Le specifiche relative al programma nazionale per il controllo di qualità della sicurezza dell'aviazione civile che deve essere attuato dagli Stati membri sono adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. Tale programma si fonda sulle migliori pratiche e consente la pronta individuazione e correzione delle carenze riscontrate. Ogni programma prevede che tutti gli aeroporti situati nello Stato membro interessato siano regolarmente soggetti a controllo sotto la responsabilità dell'autorità competente di cui all', paragrafo 2. Tali controlli impiegano una metodologia comune e sono effettuati da ispettori qualificati in base a criteri comuni. 2.   A decorrere da sei mesi dopo l'entrata in vigore delle disposizioni del presente regolamento ai sensi dell', la Commissione, in cooperazione con l'autorità competente di cui all', paragrafo 2, effettua ispezioni, incluse ispezioni su un idoneo campione di aeroporti, per controllare l'applicazione, da parte degli Stati membri, del presente regolamento. Tali ispezioni tengono conto delle informazioni ottenute tramite i programmi nazionali per il controllo di qualità della sicurezza dell'aviazione civile, in particolare delle relazioni di controllo. Le procedure per lo svolgimento di tali ispezioni sono adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. 3.   I funzionari incaricati dalla Commissione di svolgere ispezioni ai sensi del paragrafo 2 esercitano i loro poteri dietro presentazione di un'autorizzazione scritta che precisi l'oggetto, lo scopo dell'ispezione e la data in cui essa deve iniziare. Le ispezioni negli aeroporti non sono preannunciate. Con sufficiente anticipo prima delle ispezioni in programma, la Commissione informa gli Stati membri interessati di queste ultime. Lo Stato membro interessato si sottopone a tali ispezioni e provvede affinché anche gli organi e le persone interessati si sottopongano ad esse. 4.   Le relazioni di ispezione sono comunicate dalla Commissione allo Stato membro interessato, il quale, nel termine di tre mesi da tale notifica, indica le misure adottate per porre rimedio alle eventuali carenze. La relazione e la risposta dell'autorità competente di cui all', paragrafo 2 vengono comunicate al Comitato istituito dall', paragrafo 1.
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