Art. 5
Programmi nazionali per la sicurezza dell'aviazione civile
In vigore dal 16 dic 2002
1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ciascuno Stato membro adotta un programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile, inteso a garantire l'applicazione delle norme comuni di cui all', paragrafo 1 e delle misure adottate ai sensi dell', paragrafo 2 alla data specificata in dette misure.
2. Fermo restando che in uno Stato membro uno o più organismi o enti possono occuparsi della sicurezza aerea, ciascuno Stato membro designa un'autorità competente responsabile del coordinamento e del controllo dell'attuazione del suo programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ciascuno Stato membro incarica l'autorità competente da esso designata di assicurare lo sviluppo e l'attuazione di un programma nazionale per il controllo di qualità della sicurezza dell'aviazione civile, onde garantire l'efficacia del suo programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile.
4. Ciascuno Stato membro garantisce che i suoi aeroporti e vettori aerei che forniscono un servizio a partire dallo Stato in questione istituiscano, attuino e mantengano programmi per la sicurezza degli aeroporti e dei vettori aerei idonei a soddisfare i requisiti del programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile. Tali programmi sono sottoposti per approvazione all'autorità competente e da essa controllati.
5. Ciascuno Stato membro chiede all'autorità competente di assicurare lo sviluppo e l'attuazione di un programma nazionale di formazione alla sicurezza dell'aviazione civile.
Storico versioni
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