Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 16 dic 2002
Ai fini del presente regolamento i seguenti termini sono così definiti: 1)   «aeroporto», qualsiasi area situata in uno Stato membro aperta a operazioni di trasporto aereo commerciale; 2)   «convenzione di Chicago», la convenzione sull'aviazione civile internazionale e i suoi annessi, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944; 3)   «sicurezza aerea», la combinazione di misure e risorse umane e materiali finalizzate alla salvaguardia dell'aviazione civile da atti di interferenza illecita.
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