Art. 2
Definizioni
In vigore dal 16 dic 2002
Ai fini del presente regolamento i seguenti termini sono così definiti:
1) «aeroporto», qualsiasi area situata in uno Stato membro aperta a operazioni di trasporto aereo commerciale;
2) «convenzione di Chicago», la convenzione sull'aviazione civile internazionale e i suoi annessi, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944;
3) «sicurezza aerea», la combinazione di misure e risorse umane e materiali finalizzate alla salvaguardia dell'aviazione civile da atti di interferenza illecita.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2002:2320:oj#art-2