Art. 1 · Obiettivi

Art. 1

Obiettivi

In vigore dal 16 dic 2002
1.   Obiettivo principale del presente regolamento è istituire e attuare utili misure comunitarie al fine di prevenire atti di interferenza illecita nell'aviazione civile. 2.   L'ulteriore obiettivo del regolamento è fornire la base per l'interpretazione uniforme delle disposizioni pertinenti della convenzione di Chicago, in particolare l'annesso n. 17. 3.   Gli strumenti per conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono: a) la definizione di norme fondamentali comuni sulle misure di sicurezza aerea; b) l'istituzione di meccanismi adeguati per controllare l'applicazione delle norme.
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