Art. 2 · L'allegato II del regolamento (CEE) n. 3821/85 è modificato come segue:

Art. 2

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 3821/85 è modificato come segue:

In vigore dal 13 giu 2002
1) Il capitolo I, punto 1, primo trattino è modificato come segue: — il segno distintivo per la Grecia «GR» è sostituito da «23»; — il segno distintivo per l'Irlanda «IRL» è sostituito da «24»; — il segno distintivo «12» è aggiunto per l'Austria; — il segno distintivo «17» è aggiunto per la Finlandia; — il segno distintivo «5» è aggiunto per la Svezia. 2) Il capitolo I, punto 1, secondo trattino è modificato come segue: — dopo la parola «foglio» sono aggiunte le parole «o della carta tachigrafica». 3) Il capitolo I, punto 2, è modificato come segue: — dopo le parole «foglio di registrazione» sono aggiunte le parole «e su ogni carta tachigrafica». 4) Al titolo del capitolo II sono aggiunte le parole «DEI PRODOTTI CONFORMI ALL'ALLEGATO I». 5) È aggiunto il seguente capitolo III: «III.   SCHEDA DI OMOLOGAZIONE DEI PRODOTTI CONFORMI ALL'ALLEGATO I B Lo Stato che ha effettuato l'omologazione rilascia al richiedente una scheda di omologazione di cui viene riprodotto un modello qui di seguito. Per la comunicazione agli altri Stati membri delle omologazioni accordate o degli eventuali ritiri, ciascuno Stato membro utilizza copie di questo documento. »
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