Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 2358/71 è così modificato:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 2358/71 è così modificato:

In vigore dal 21 gen 2002
1) all', il paragrafo 4 bis è sostituito dal seguente: «4 bis.   Il quantitativo massimo di sementi che beneficia dell'aiuto nella Comunità è stabilito secondo la procedura di cui al paragrafo 5. Tale quantitativo è ripartito tra gli Stati membri produttori. Il quantitativo massimo di sementi diverse dalle sementi di riso che beneficiano dell'aiuto è uguale alla somma dei quantitativi relativi a ciascuno Stato membro stabiliti in base alla media livellata dei quantitativi raccolti presi in conto per le campagne di commercializzazione dal 1996-1997 al 2000-2001, maggiorati del 5 %. Qualora il quantitativo stabilito per uno Stato membro a norma del secondo comma non superi le 800 tonnellate, a tale Stato membro viene concesso un quantitativo supplementare di 300 tonnellate. Per le sementi diverse da quelle di riso, se la somma totale dei quantitativi per i quali viene presentata una domanda di aiuto negli Stati membri produttori supera il quantitativo massimo fissato nella Comunità, l'aiuto relativo alla campagna di commercializzazione seguente è ridotto per ciascuno Stato membro, proporzionalmente al superamento del quantitativo nazionale fissato tenendo conto dei quantitativi non utilizzati negli Stati membri. In tale caso la Commissione fissa le percentuali di riduzione applicabili per ciascuno Stato membro produttore.» ; 2) l'articolo 10 è soppresso; 3) l'articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 1.   La Commissione è assistita da un comitato di gestione delle sementi (in seguito denominato il comitato). 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese. 3.   Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.»
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