Art. 2
L'associazione di organizzazioni di produttori può essere riconosciuta dallo Stato membro solamente qualora:
In vigore dal 29 nov 2001
a)
raggruppi un numero minimo di organizzazioni di produttori riconosciute rispetto al numero totale di organizzazioni di produttori riconosciute dallo Stato membro in un determinato settore d'attività e
b)
il valore della produzione commercializzata dall'associazione rappresenti, nel settore di attività interessato, almeno il 20 % del valore della produzione nazionale.
Storico versioni
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