Art. 1

Art. 1

In vigore dal 29 nov 2001
1.   L'organizzazione di produttori, ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, svolge un'attività economica sufficiente ai sensi dell', paragrafo 2, dello stesso regolamento se: a) la zona per la quale viene chiesto il riconoscimento è giudicata dallo Stato membro sufficientemente rilevante in base alle dimensioni, alla capacità totale dei pescherecci che vi hanno il porto di base ed alla regolarità ed entità degli sbarchi; e b) ricorre una delle seguenti condizioni: i) il numero di pescherecci utilizzati da aderenti all'organizzazione di produttori è pari almeno al 20 % del numero totale di pescherecci abitualmente presenti nella zona; ovvero ii) riguardo alla specie o gruppo di specie per cui viene chiesto il riconoscimento, l'organizzazione di produttori smercia i seguenti quantitativi: — almeno il 15 % del quantitativo totale prodotto nella zona, espresso in tonnellate, o — almeno il 30 % del quantitativo totale in un porto o mercato rilevante della stessa zona, espresso in tonnellate; a tal fine lo Stato membro interessato definirà tali porti o mercati. 2.   Gli Stati membri decidono quale delle condizioni definite al paragrafo 1, lettera b), sia applicabile sul loro territorio. Entro i due mesi successivi alla pubblicazione del presente regolamento, essi comunicano la loro decisione alla Commissione ed ai soggetti interessati. Qualora si modifichi la struttura di un mercato, gli Stati membri possono decidere di cambiare la condizione; in tal caso ne informano immediatamente la Commissione ed i soggetti interessati. 3.   L'attività di un'organizzazione di produttori, i cui aderenti siano, per almeno il 30 % produttori svolgenti abitualmente la propria attività in una o più zone diverse da quella in cui si trova il porto di base dei pescherecci gestititi dagli aderenti, è considerata sufficiente ai sensi dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 104/2000 se, per la specie o il gruppo di specie per cui è chiesto il riconoscimento, l'organizzazione di produttori smercia almeno il 4 % della produzione nazionale, espressa in tonnellate. 4.   Ai fini di una gestione più efficace, lo Stato membro può eventualmente fissare tra il 15 % ed il 30 % la percentuale di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii), primo trattino, tra il 30 % ed il 50 % la percentuale di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii), secondo trattino, e tra il 30 % ed il 50 % la percentuale relativa ai produttori di cui al paragrafo 3. 5.   Ove il riconoscimento sia richiesto per i prodotti di allevamento, l'attività economica è considerata sufficiente ai sensi dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 104/2000 se l'organizzazione di produttori smercia almeno il 25 % del quantitativo totale prodotto per la specie o il gruppo di specie acquicole di cui trattasi in una zona di produzione che lo Stato membro in questione ritiene sufficientemente rilevante, in base ai criteri da esso stabiliti. Lo Stato membro può fissare la percentuale di cui al primo comma tra il 25 e il 50 % in considerazione della specificità delle produzioni regionali. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro i due mesi successivi alla pubblicazione del presente regolamento, la percentuale che intendono applicare.
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