Art. 69
In vigore dal 8 ott 2001
Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sull'applicazione del regolamento e, se del caso, proposte di modifiche. La relazione analizza in particolare l'opportunità di:
a)
consentire l'ubicazione dell'amministrazione centrale e della sede sociale di una SE in Stati membri diversi,
b)
ampliare il concetto di fusione previsto nell', paragrafo 2 per ammettere anche tipi di fusione diversi da quelli definiti negli , paragrafo 1 e 4, paragrafo 1 della direttiva 78/855/CEE;
c)
rivedere la norma relativa alla competenza giurisdizionale di cui all', paragrafo 16 alla luce delle disposizioni che potrebbero essere state inserite nella convenzione di Bruxelles del 1968 o in qualsiasi testo adottato dagli Stati membri o dal Consiglio in sostituzione di detta convenzione;
d)
permettere che nelle leggi che uno Stato membro emana nell'esercizio delle competenze conferitegli dal presente regolamento o per garantirne l'effettiva applicazione ad una SE, esso possa ammettere che nello statuto della SE siano inserite disposizioni che da dette leggi si discostino o le integrino, anche qualora tali disposizioni non fossero consentite nello statuto di una società per azioni con sede nello Stato membro in questione.
Storico versioni
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