Art. 60

Art. 60

In vigore dal 8 ott 2001
1.   Se esistono diverse categorie di azioni, le deliberazioni dell'assemblea generale sono subordinate ad una votazione distinta per ciascuna categoria di azionisti i cui specifici diritti siano pregiudicati dalla deliberazione. 2.   Se la deliberazione dell'assemblea generale richiede la maggioranza dei voti prevista dall', paragrafi 1 e 2, tale maggioranza deve essere richiesta anche per la votazione distinta di ciascuna categoria di azionisti i cui specifici diritti siano pregiudicati dalla deliberazione. TITOLO IV CONTI ANNUALI E CONTI CONSOLIDATI
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