Art. 44

Art. 44

In vigore dal 8 ott 2001
1.   L'organo di amministrazione si riunisce almeno ogni tre mesi, secondo una periodicità stabilita dallo statuto, per deliberare sull'andamento degli affari della SE e sulla loro probabile evoluzione. 2.   Ciascun membro dell'organo di amministrazione può prendere conoscenza di qualsiasi informazione comunicata a tale organo.
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