Art. 4

Art. 4

In vigore dal 8 ott 2001
1.   Il capitale della SE è espresso in euro. 2.   Il capitale sottoscritto deve essere di almeno 120 000 euro. 3.   Qualora la legge di uno Stato membro prescriva la sottoscrizione di un capitale più elevato per le società che esercitano determinati tipi di attività, tale legislazione si applica alle SE che hanno la sede sociale in tale Stato membro.
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