Art. 37

Art. 37

In vigore dal 8 ott 2001
1.   Una SE può essere costituita conformemente all', paragrafo 4. 2.   Fatte salve le disposizioni dell', la trasformazione di una società per azioni in SE non dà luogo allo scioglimento né alla costituzione di una nuova persona giuridica. 3.   La sede sociale della SE non può essere trasferita, in occasione della trasformazione, in un altro Stato membro conformemente all'. 4.   L'organo di direzione o di amministrazione della società in questione redige un progetto di trasformazione e una relazione che chiarisca e giustifichi gli aspetti giuridici ed economici della trasformazione indicando quali siano per gli azionisti e per i lavoratori le conseguenze derivanti dall'adozione della forma di SE. 5.   Il progetto di trasformazione forma oggetto di una pubblicità effettuata secondo le modalità previste dalla legge di ciascuno Stato membro conformemente all' della direttiva 68/151/CEE, almeno un mese prima della data della riunione dell'assemblea generale convocata per pronunciarsi sulla trasformazione. 6.   Prima dell'assemblea generale di cui al paragrafo 7, uno o più esperti indipendenti designati o riconosciuti, secondo le disposizioni nazionali adottate in applicazione dell' della direttiva 78/855/CEE, da un'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro da cui dipende la società che si trasforma in SE attestano mutatis mutandis, in conformità della direttiva 771/91/CE (8), che la società dispone di attivi netti corrispondenti almeno al capitale per le riserve che non devono essere distribuite ai sensi di legge o di statuto. 7.   L'assemblea generale della società considerata approva il progetto di trasformazione nonché lo statuto della SE. La decisione dell'assemblea generale deve essere presa alle condizioni previste dalle disposizioni nazionali conformi all' della direttiva 78/855/CEE. 8.   Gli Stati membri possono subordinare la trasformazione al voto favorevole della maggioranza qualificata o all'unanimità dei membri dell'organo della società da trasformare presso cui è organizzata la partecipazione dei lavoratori. 9.   I diritti e gli obblighi della società da trasformare in materia di condizioni e modalità di occupazione derivanti dalla legge nazionale, dalla prassi e dai contratti di lavoro individuali o dai rapporti di lavoro esistenti alla data dell'iscrizione sono trasferiti alla SE per effetto di tale iscrizione. TITOLO III STRUTTURA DELLA SE
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