Art. 32

Art. 32

In vigore dal 8 ott 2001
1.   Una SE può essere costituita conformemente all', paragrafo 2. Le società che promuovono la costituzione di una SE conformemente all', paragrafo 2 non sono soggette a scioglimento. 2.   Gli organi di direzione o di amministrazione delle società promotrici dell'operazione redigono negli stessi termini un progetto di costituzione della SE. Esso comprende una relazione che chiarisce e giustifica gli aspetti giuridici ed economici della costituzione indicando quali siano per gli azionisti ed i lavoratori le conseguenze derivanti dall'adozione della forma di SE. Tale progetto contiene inoltre le indicazioni previste dall', paragrafo 1, lettere a), b), c), f), g), h) e i) e fissa la percentuale minima delle azioni o quote di ciascuna delle società promotrici dell'operazione che gli azionisti dovranno conferire al fine della costituzione della SE. Tale percentuale deve essere costituita da azioni o quote che conferiscono più del 50 % dei diritti di voto permanenti. 3.   Per ciascuna delle società promotrici dell'operazione, il progetto di costituzione della SE è oggetto di una pubblicità effettuata secondo le modalità previste dalla legge di ciascuno Stato membro, conformemente all' della direttiva 68/151/CEE, almeno un mese prima della data della riunione dell'assemblea generale che deve pronunciarsi sull'operazione. 4.   Uno o più esperti indipendenti dalle società promotrici, designati o riconosciuti da un'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro da cui dipende ciascuna società secondo le disposizioni nazionali adottate in applicazione della direttiva 78/855/CEE, esaminano il progetto di costituzione elaborato conformemente al paragrafo 2 e redigono una relazione scritta destinata agli azionisti di ciascuna società. D'intesa tra le società promotrici dell'operazione, può essere redatta per gli azionisti di tutte le società una relazione scritta da uno o più esperti indipendenti designati o riconosciuti da un'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro da cui dipende una delle società promotrici dell'operazione oppure la futura SE secondo le disposizioni nazionali adottate in applicazione della direttiva 78/855/CEE. 5.   La relazione deve indicare le difficoltà particolari di valutazione e dichiarare se il rapporto di cambio delle azioni o delle quote è o non è pertinente e ragionevole, nonché indicare i metodi seguiti per stabilirlo e se tali metodi sono adeguati nella fattispecie. 6.   L'assemblea generale di ciascuna delle società promotrici dell'operazione approva il progetto di costituzione della SE. Il coinvolgimento dei lavoratori nella SE è deciso conformemente alla direttiva 2001/86/CE. Le assemblee generali di ciascuna delle società promotrici dell'operazione possono riservarsi il diritto di subordinare l'iscrizione della SE all'esplicita ratifica da parte di quest'ultima delle modalità così decise. 7.   Le disposizioni del presente articolo si applicano, con le debite modifiche, alle società a responsabilità limitata.
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