Art. 31
In vigore dal 8 ott 2001
1. Se una fusione in conformità dell', paragrafo 2, lettera a) è realizzata da una società che detiene tutte le azioni e gli altri titoli che conferiscono diritti di voto nell'assemblea generale di un'altra società, l', paragrafo 1, lettere b), c) e d), l' e l', paragrafo 1, lettera b) non si applicano. Si applicano tuttavia le disposizioni nazionali, cui è soggetta ognuna delle società partecipanti alla fusione e che disciplinano le fusioni delle società per azioni in conformità dell' della direttiva 78/855/CEE.
2. Se una fusione mediante incorporazione è effettuata da una società che detiene una quota pari o superiore al 90 % — ma non la totalità — delle azioni od altri titoli che conferiscono un diritto di voto in un'assemblea generale di un'altra società, le relazioni dell'organo di direzione o di amministrazione, le relazioni di uno o più esperti indipendenti nonché i documenti necessari per il controllo sono richiesti soltanto qualora ciò sia previsto dalla legge nazionale cui è soggetta la società incorporante o dalla legge nazionale cui è soggetta la società incorporata.
Gli Stati membri possono tuttavia prevedere che il presente paragrafo si applichi ai casi in cui una società detenga una quota di azioni tale da conferire diritti di voto pari o superiori al 90 %, ma non la loro totalità.
Sezione terza
Costituzione di una SE holding
Storico versioni
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