Art. 24

Art. 24

In vigore dal 8 ott 2001
1.   La legge dello Stato membro cui è soggetta ciascuna delle società che si fondono si applica come in caso di fusione di società per azioni, tenendo conto della natura transfrontaliera della fusione, per quanto concerne la tutela degli interessi: a) dei creditori delle società che si fondono; b) degli obbligazionisti delle società che si fondono; c) dei portatori di titoli diversi dalle azioni forniti di diritti speciali nelle società che si fondono. 2.   Uno Stato membro può adottare, nei confronti di società dipendenti dalla sua giurisdizione che partecipano ad una fusione, disposizioni volte a garantire la tutela degli azionisti di minoranza che si sono pronunciati contro la fusione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2001:2157:oj#art-24