Art. 23

Art. 23

In vigore dal 8 ott 2001
1.   L'assemblea generale di ciascuna delle società che si fondono approva il progetto di fusione. 2.   Il coinvolgimento dei lavoratori nella SE è deciso conformemente alla direttiva 2001/86/CE. Le assemblee generali di ciascuna delle società che si fondono possono riservarsi il diritto di subordinare l'iscrizione della SE all'esplicita ratifica da parte di quest'ultima delle modalità così decise.
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