Art. 21

Art. 21

In vigore dal 8 ott 2001
Per ciascuna delle società che si fondono, fatti salvi i requisiti supplementari imposti dallo Stato membro da cui la società in questione dipende, le indicazioni seguenti devono essere pubblicate nel bollettino nazionale di tale Stato membro: a) il tipo, la denominazione sociale e la sede sociale delle società che si fondono; b) il registro presso il quale sono stati depositati, per ciascuna delle società che si fondono, gli atti previsti dall', paragrafo 2 della direttiva 68/151/CEE, nonché il numero di iscrizione nel registro; c) l'indicazione delle modalità di esercizio dei diritti da parte dei creditori della società in questione conformemente all', nonché l'indirizzo presso il quale si possono ottenere, gratuitamente, esaurienti informazioni su tali modalità; d) l'indicazione delle modalità di esercizio dei diritti da parte degli azionisti di minoranza della società in questione conformemente all', nonché l'indirizzo presso il quale si possono ottenere, gratuitamente, esaurienti informazioni su tali modalità; e) la denominazione sociale e la sede sociale previste per la SE.
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