Art. 17

Art. 17

In vigore dal 8 ott 2001
1.   Una SE può essere costituita mediante fusione conformemente all', paragrafo 1. 2.   La fusione può avvenire: a) secondo la procedura di fusione mediante incorporazione conformemente all', paragrafo 1 della direttiva 78/855/CEE (7); b) oppure secondo la procedura di fusione mediante costituzione di una nuova società conformemente all', paragrafo 1 di detta direttiva. Nel caso di fusione mediante incorporazione, la società incorporante assume la forma di SE contemporaneamente alla fusione. Nel caso di fusione mediante costituzione di una nuova società, la SE è la nuova società.
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