Art. 16
In vigore dal 8 ott 2001
1. La SE acquisisce la personalità giuridica a decorrere dalla data della sua iscrizione nel registro previsto dall'.
2. Qualora siano stati compiuti degli atti in nome della SE prima della sua iscrizione conformemente all' e la SE non assuma dopo l'iscrizione gli obblighi che derivano da tali atti, le persone fisiche, le società o le altre entità giuridiche che li hanno compiuti ne sono responsabili solidalmente e illimitatamente salvo convenzione contraria.
Sezione seconda
Costituzione di una SE mediante fusione
Storico versioni
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