Art. 16

Art. 16

In vigore dal 8 ott 2001
1.   La SE acquisisce la personalità giuridica a decorrere dalla data della sua iscrizione nel registro previsto dall'. 2.   Qualora siano stati compiuti degli atti in nome della SE prima della sua iscrizione conformemente all' e la SE non assuma dopo l'iscrizione gli obblighi che derivano da tali atti, le persone fisiche, le società o le altre entità giuridiche che li hanno compiuti ne sono responsabili solidalmente e illimitatamente salvo convenzione contraria. Sezione seconda Costituzione di una SE mediante fusione
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