Art. 14

Art. 14

In vigore dal 8 ott 2001
1.   L'iscrizione e la cancellazione dell'iscrizione di una SE formano oggetto di una comunicazione pubblicata a titolo informativo nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, dopo l'adempimento dell'obbligo di pubblicità di cui all'. Nella comunicazione devono essere indicati la denominazione sociale, il numero, la data e il luogo dell'iscrizione della SE, la data, il luogo e il titolo della pubblicazione, nonché la sede sociale e il settore di attività della SE. 2.   Il trasferimento della sede sociale della SE alle condizioni previste dall' deve essere reso pubblico mediante una comunicazione contenente le indicazioni previste dal paragrafo 1, nonché quelle relative alla nuova iscrizione. 3.   Le indicazioni previste dal paragrafo 1 vengono comunicate all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee entro il mese successivo alla pubblicazione di cui all'. TITOLO II COSTITUZIONE Sezione prima Disposizioni generali
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