Art. 11

Art. 11

In vigore dal 8 ott 2001
1.   La SE deve far precedere o seguire la sua denominazione sociale dalla sigla «SE». 2.   La sigla «SE» può figurare soltanto nella denominazione sociale delle SE. 3.   Tuttavia, le società o altre entità giuridiche registrate in uno Stato membro prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, nella cui denominazione sociale figuri la sigla SE, non sono tenute a modificare la loro denominazione sociale.
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