Art. 11
In vigore dal 8 ott 2001
1. La SE deve far precedere o seguire la sua denominazione sociale dalla sigla «SE».
2. La sigla «SE» può figurare soltanto nella denominazione sociale delle SE.
3. Tuttavia, le società o altre entità giuridiche registrate in uno Stato membro prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, nella cui denominazione sociale figuri la sigla SE, non sono tenute a modificare la loro denominazione sociale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2001:2157:oj#art-11