Art. 9
Relazione annuale
In vigore dal 27 set 2001
1. Anteriormente al 15 giugno di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione la relazione annuale secondo il formato adottato dall'ICCAT che comprende: a) le informazioni sull'attuazione del sistema di sorveglianza via satellite e, b), una «tabella di dichiarazione ICCAT» per ogni attività di pesca, corredata di osservazioni relative, tra l'altro, al superamento dei margini di tolleranza stabiliti dall'ICCAT per le taglie minime di alcune specie e le misure adottate o da adottare. Gli Stati membri forniscono inoltre indicazioni sulla regolamentazione della pesca sportiva delle specie di cui all'allegato I e trasmettono tutte le informazioni relative alle operazioni di trasbordo che hanno interessato le loro navi nell'anno precedente.
2. Le modalità di attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
Sezione 2
Procedure d'ispezione in porto
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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