Art. 5 · Notifica delle catture

Art. 5

Notifica delle catture

In vigore dal 27 set 2001
1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione che a sua volta li trasmetterà al Segretariato esecutivo dell'ICCAT i dati annuali nominali relativi alle catture (compito I quale definito dall'ICCAT) per le specie di cui all'allegato II. Al fine di ottemperare alle disposizioni dell'ICCAT gli Stati membri trasmettono i dati alla Commissione entro: il 1o marzo dell'anno successivo: la stima provvisoria relativa all'anno intero, il 15 aprile dell'anno successivo: la stima definitiva. 2.   Anteriormente al 31 luglio di ogni anno gli Stati membri trasmettono al Segretariato esecutivo dell'ICCAT, garantendo l'accesso informatico alla Commissione i seguenti dati (compito II quale definito dall'ICCAT): a) i dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca dell'anno precedente, con una ripartizione spazio-temporale particolareggiata; b) i dati disponibili relativi alle catture della pesca sportiva delle specie di cui all'allegato I. 3.   Le modalità di attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
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