Art. 21
Osservazioni
In vigore dal 27 set 2001
1. I comandanti dei pescherecci comunitari autorizzati a pescare nella zona comunicano alle rispettive autorità nazionali l'osservazione di navi di parti non contraenti che si presume peschino o che pescano effettivamente il tonno obeso, il tonno albacora e il tonnetto striato nella zona.
2. Gli Stati membri trasmettono quanto prima questa informazione alla Commissione, che la invia successivamente alla IOTC.
CAPITOLO III
MISURE DI CONTROLLO E DI SORVEGLIANZA APPLICABILI NELLA ZONA 3
Storico versioni
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