Art. 21 · Osservazioni

Art. 21

Osservazioni

In vigore dal 27 set 2001
1.   I comandanti dei pescherecci comunitari autorizzati a pescare nella zona comunicano alle rispettive autorità nazionali l'osservazione di navi di parti non contraenti che si presume peschino o che pescano effettivamente il tonno obeso, il tonno albacora e il tonnetto striato nella zona. 2.   Gli Stati membri trasmettono quanto prima questa informazione alla Commissione, che la invia successivamente alla IOTC. CAPITOLO III MISURE DI CONTROLLO E DI SORVEGLIANZA APPLICABILI NELLA ZONA 3
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2001:1936:oj#art-21