Art. 18 · Misure di controllo delle attività di pesca

Art. 18

Misure di controllo delle attività di pesca

In vigore dal 27 set 2001
1.   Le autorità competenti di uno Stato membro che hanno fermato e/o ispezionato una nave priva di nazionalità comunicano immediatamente alla Commissione i risultati dell'ispezione nonché le eventuali misure adottate conformemente al diritto internazionale. La Commissione trasmette tali informazioni quanto prima al Segretariato esecutivo dell'ICCAT. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché una nave priva di nazionalità o una nave di una parte non contraente che entra in un porto designato ai sensi dell'articolo 28 sexies, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93 venga ispezionata dalle autorità nazionali competenti. Lo sbarco e il trasbordo delle catture della nave in questione è vietato fino al momento in cui l'ispezione è conclusa. 3.   Se risulta dall'ispezione che la nave ha a bordo risorse che sono oggetto di una raccomandazione in vigore dell'ICCAT, lo Stato membro interessato ne vieta lo sbarco e il trasbordo. 4.   Il divieto di cui al paragrafo 3 non si applica qualora il comandante della nave ispezionata o il suo rappresentante fornisca alle autorità competenti dello Stato membro interessato la prova convincente che: a) le risorse detenute a bordo sono state catturate al di fuori della zona in questione; oppure b) le risorse detenute a bordo sono state catturate senza contravvenire alle vigenti misure di conservazione.
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