Art. 12 · Procedure di ispezione

Art. 12

Procedure di ispezione

In vigore dal 27 set 2001
1.   Gli Stati membri si assicurano che i loro ispettori ICCAT: — eseguano le ispezioni in modo da perturbare al minimo le attività della nave, e da evitare qualsiasi deterioramento della qualità del pesce, — redigano un rapporto di ispezione conformemente alle modalità stabilite secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, e lo trasmettano alle rispettive autorità. 2.   Gli ispettori hanno la facoltà di esaminare tutte le zone, i ponti e i locali della nave, le catture (trasformate o meno), gli attrezzi, le attrezzature nonché tutti i documenti considerati necessari per verificare il rispetto delle misure di conservazione adottate dall'ICCAT, compreso il giornale di bordo e le polizze di carico nel caso di navi madre o di navi da trasporto. 3.   Gli ispettori firmano il rapporto in presenza del comandante della nave, che ha il diritto di annotarvi o di farvi annotare tutte le informazioni che ritiene pertinenti, apponendovi poi la propria firma. L'ispettore indica nel giornale di bordo che è stata effettuata un'ispezione.
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