Art. 11
Ispettori
In vigore dal 27 set 2001
1. Gli Stati membri rilasciano uno speciale documento di identificazione ad ogni ispettore ICCAT, che deve averlo con sé e presentarlo prima di procedere all'ispezione. I dettagli di tale documento sono stabiliti secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. Gli Stati membri notificano l'elenco dei propri ispettori alla Commissione, che lo trasmette al Segretariato esecutivo dell'ICCAT.
2. Gli Stati membri si assicurano che gli ispettori dell'ICCAT svolgano le loro mansioni conformemente alle norme stabilite nelle disposizioni emanate dall'ICCAT per le ispezioni in porto. Gli ispettori agiscono sotto il controllo operativo delle proprie autorità competenti, alle quali debbono rispondere delle proprie azioni.
Storico versioni
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