Art. 9
Gestione dei dati primari e dei dati aggregati
In vigore dal 25 lug 2001
1. Gli Stati membri prendono tutte le misure idonee a garantire la riservatezza dei dati primari raccolti nell'ambito del presente regolamento.
2. I dati primari sono conservati per il tempo necessario all'espletamento dei compiti pertinenti e comunque per almeno cinque anni.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i dati aggregati relativi ai programmi comunitari siano inseriti in basi dati informatiche accessibili per via elettronica alla Commissione e ai corrispondenti nazionali, conformemente al disposto degli .
4. I dati aggregati di cui al paragrafo 3 non devono includere elementi che potrebbero consentire l'identificazione di singole navi o di persone fisiche o giuridiche.
5. Gli Stati membri garantiscono la sicurezza del trattamento dei dati nei loro rispettivi sistemi informatici, in particolare quando è richiesta la trasmissione di dati via rete.
6. Gli Stati membri prendono tutte le misure tecniche idonee a proteggere i dati da distruzioni accidentali o illecite, perdite accidentali, deterioramento, diffusione o consultazione non autorizzata e da ogni altra forma inadeguata di trattamento.
Storico versioni
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