Art. 8 · Modifiche tecniche ed esenzioni

Art. 8

Modifiche tecniche ed esenzioni

In vigore dal 25 lug 2001
1.   La Commissione può autorizzare modifiche di indagini indicate nell'allegato, sezione G, punto 1, sub iii), sulla base di un parere del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (di seguito denominato «CSTEP»). 2.   Su consiglio del CSTEP e secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1543/2000, la Commissione può decidere esenzioni dagli obblighi definiti nelle sezioni H e I dell'allegato.
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