Art. 8
Modifiche tecniche ed esenzioni
In vigore dal 25 lug 2001
1. La Commissione può autorizzare modifiche di indagini indicate nell'allegato, sezione G, punto 1, sub iii), sulla base di un parere del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (di seguito denominato «CSTEP»).
2. Su consiglio del CSTEP e secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1543/2000, la Commissione può decidere esenzioni dagli obblighi definiti nelle sezioni H e I dell'allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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