Art. 6 · Coordinamento fra la Commissione e gli Stati membri

Art. 6

Coordinamento fra la Commissione e gli Stati membri

In vigore dal 25 lug 2001
1.   La Commissione esamina i programmi nazionali e controlla il rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento. Qualora dall'esame risulti che il programma nazionale non soddisfa tali condizioni, la Commissione ne informa immediatamente lo Stato membro interessato e gli propone modifiche del programma. Lo Stato membro di cui trattasi può presentare quindi un programma nazionale corretto. 2.   Gli Stati membri presentano entro il 31 maggio 2003 e quindi entro il 31 maggio successivo a ciascun anno di applicazione del programma un rapporto tecnico di attività in cui è descritto in modo dettagliato il grado di realizzazione degli obiettivi fissati al momento dell'elaborazione del programma minimo e del programma esteso. 3.   Ogni Stato membro designa l'autorità competente responsabile dell'applicazione del presente regolamento, denominata qui di seguito «corrispondente nazionale». 4.   Ogni Stato membro comunica entro il 31 maggio 2001 alla Commissione e agli altri Stati membri i dati del suo corrispondente nazionale. 5.   Il corrispondente nazionale informa regolarmente la Commissione sullo stato di avanzamento dei programmi nazionali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2001:1639:oj#art-6