Art. 1 · Sostegno supplementare comunitario

Art. 1

Sostegno supplementare comunitario

In vigore dal 17 mag 2001
1.   Gli importi detratti in forza dell', paragrafo 2, e dell' del regolamento (CEE) n. 1259/1999 sono utilizzati per il pagamento del sostegno supplementare comunitario, di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del medesimo regolamento, entro la fine del terzo esercizio finanziario successivo a quello durante il quale vengono detratti. 2.   Il sostegno supplementare comunitario relativo ad una o più delle quattro categorie di misure menzionate all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1259/1999 è destinato: a) ad ulteriori beneficiari delle misure già esistenti, previste dai documenti di programmazione dello sviluppo rurale di cui all'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1257/1999 e/o, b) a misure supplementari da includere nei documenti di programmazione dello sviluppo rurale. Il tasso di partecipazione della Comunità al sostegno supplementare è identico a quello previsto nel documento di programmazione per la misura di cui trattasi. 3.   Qualora sia pluriennale, l'azione avviata dal beneficiario non può essere finanziata alternando, di anno in anno, il sostegno comunitario di cui all'articolo 33, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 1750/1999 ed il sostegno supplementare comunitario di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1259/1999.
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