Art. 9 · 1.   La Comunità finanzia:

Art. 9

1.   La Comunità finanzia:

In vigore dal 19 dic 2000
a) interamente, le azioni di cui all', lettera e); b) parzialmente, le altre azioni di promozione e di informazione di cui all'. 2.   La partecipazione finanziaria della Comunità alle azioni di cui al paragrafo 1, lettera b), non può superare il 50 % del costo effettivo delle azioni. Fatto salvo il paragrafo 4, gli Stati membri interessati partecipano al finanziamento delle azioni di cui al paragrafo 2 a concorrenza del 20 % del costo effettivo delle azioni, mentre il finanziamento restante è a carico delle organizzazioni proponenti. Il finanziamento da parte degli Stati membri e/o delle organizzazioni professionali o interprofessionali può altresì provenire da introiti parafiscali. 3.   Tuttavia, in casi debitamente giustificati e a condizione che il programma presenti un evidente interesse comunitario, si può decidere, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, che l'organizzazione proponente si assuma in carico l'intera quota non finanziata dalla Comunità. 4.   Per le azioni di cui all', gli Stati membri interessati si assumono in carico la quota non finanziata dalla Comunità. Il finanziamento da parte degli Stati membri può altresì provenire da introiti parafiscali.
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