Art. 6

Art. 6

In vigore dal 19 dic 2000
1.   Per la realizzazione delle azioni di cui all', lettere a), b), e d), conformemente alle linee direttrici di cui all', la o le organizzazioni professionali e/o interprofessionali rappresentative del o dei settori in questione stabilisce o stabiliscono, in collaborazione con un organismo d'esecuzione che avrà o avranno scelto previa messa in concorrenza con opportuni mezzi, programmi promozionali e informativi aventi una durata massima di 36 mesi. Tali programmi possono riguardare uno o più Stati membri interessati che definiscono i disciplinari in cui si prevedono i criteri di valutazione dei programmi. Essi possono provenire da organizzazioni europee o originarie di uno o più Stati membri. Questi ultimi programmi sono prioritari. 2.   Lo Stato membro o gli Stati membri interessati controllano l'opportunità dei programmi e la conformità degli stessi e degli organismi d'esecuzione proposti con le disposizioni del presente regolamento, nonché delle linee direttrici e dei relativi disciplinari. Verificano inoltre il rapporto qualità/prezzo dei programmi in questione. In seguito a tale controllo, lo Stato membro o gli Stati membri interessati stabiliscono, nel limite degli importi disponibili, l'elenco provvisorio dei programmi e degli organismi selezionati e si impegnano a partecipare al finanziamento dei programmi. 3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco provvisorio dei programmi e degli organismi selezionati, nonché una copia di tali programmi. Qualora constati che un programma presentato non è conforme alla normativa comunitaria o alle linee direttrici, la Commissione informa lo Stato membro o gli Stati membri in questione, entro un termine da stabilire, che il programma è del tutto o in parte inammissibile. Scaduto tale termine, il programma è considerato ammissibile. Gli Stati membri tengono conto delle osservazioni eventualmente formulate dalla Commissione nel termine fissato. Alla scadenza del termine, lo Stato membro o gli Stati membri compilano l'elenco definitivo dei programmi selezionati e lo trasmettono senza indugio alla Commissione. La Commissione informa tempestivamente i comitati di gestione di cui all' in merito ai programmi approvati e alle corrispondenti dotazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2000:2826:oj#art-6