Art. 14

Art. 14

In vigore dal 19 dic 2000
Ogni due anni e per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 2003, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento riguardante in particolare i programmi approvati e l'utilizzazione degli stanziamenti e corredata, se del caso, di proposte appropriate.
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