Art. 13
In vigore dal 19 dic 2000
1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i grassi istituito dall'articolo 37 del regolamento n. 136/66/CEE (6) e dai comitati di gestione istituiti dai corrispondenti articoli degli altri regolamenti recanti organizzazione comune dei mercati agricoli (in seguito denominati: «i comitati»). I comitati di gestione agiscono congiuntamente.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all', paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
3. I comitati adottano il loro regolamento interno.
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