Art. 10
In vigore dal 19 dic 2000
1. L'organismo o gli organismi incaricati dell'esecuzione delle azioni di cui all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1, del presente regolamento devono avere una conoscenza approfondita dei prodotti e dei mercati di cui trattasi e disporre dei mezzi necessari ad assicurare l'esecuzione più efficace possibile delle azioni, tenendo conto della dimensione europea dei programmi in questione.
2. Gli Stati membri interessati sono responsabili del controllo e dei pagamenti delle azioni diverse da quelle di cui all', paragrafo 1, lettera a).
Storico versioni
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