Art. 1

Art. 1

In vigore dal 19 dic 2000
1.   La Comunità può finanziare, del tutto o in parte, azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli e del loro metodo di produzione, nonché dei prodotti alimentari, realizzate nel proprio territorio. 2.   Le azioni di cui al paragrafo 1 non devono essere orientate in funzione dei marchi commerciali, né incentivare il consumo di un determinato prodotto in virtù della sua origine specifica. Tale disposizione non esclude la possibilità di indicare l'origine del prodotto oggetto delle azioni di cui all', se si tratta di una designazione fatta nell'ambito della normativa comunitaria.
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