Art. 5
In vigore dal 18 dic 2000
Entro il 15 settembre di ogni anno gli Stati membri restituiscono alla Commissione le autorizzazioni relative a quell'anno non attribuite alle imprese.
La Commissione le riassegna ad uno o più Stati membri secondo la procedura di cui all' in modo da ottimizzarne l'uso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2000:2888:oj#art-5