Art. 3

Art. 3

In vigore dal 18 dic 2000
1.   La Commissione assegna le autorizzazioni conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4. 2.   Le autorizzazioni per «veicoli a pieno carico» sono assegnate in base all'allegato I. 3.   Le autorizzazioni per «veicoli a vuoto» sono assegnate in base all'allegato II. 4.   Le autorizzazioni relative a ciascun anno sono assegnate entro il 15 agosto dell'anno precedente.
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