Art. 3
In vigore dal 18 dic 2000
1. La Commissione assegna le autorizzazioni conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4.
2. Le autorizzazioni per «veicoli a pieno carico» sono assegnate in base all'allegato I.
3. Le autorizzazioni per «veicoli a vuoto» sono assegnate in base all'allegato II.
4. Le autorizzazioni relative a ciascun anno sono assegnate entro il 15 agosto dell'anno precedente.
Storico versioni
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