Art. 1
In vigore dal 18 dic 2000
Il presente regolamento reca le norme per la ripartizione delle autorizzazioni messe a disposizione della Comunità dalla Svizzera, che ha ammesso sul suo territorio, a partire dal 1o gennaio 2001, la circolazione di automezzi pesanti di peso fino a 34 tonnellate, ha aperto con la stessa decorrenza i contingenti per veicoli il cui peso totale effettivo a pieno carico è superiore a 34 tonnellate, ma non supera le 40 tonnellate, e per i veicoli che circolano vuoti o caricati con prodotti leggeri, e ha introdotto la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni sulla rete svizzera.
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