Art. 5
LIFE-Paesi terzi
In vigore dal 17 lug 2000
1. L'obiettivo specifico di LIFE-Paesi terzi è contribuire alla creazione di capacità e strutture amministrative necessarie nel settore dell'ambiente nonché per lo sviluppo di politiche e programmi d'azione nel settore dell'ambiente nei paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo o del Baltico, diversi dai paesi dell'Europa centrale e orientale che hanno concluso accordi di associazione con la Comunità europea, di cui all', paragrafo 1.
2. Nel quadro di LIFE-Paesi terzi possono essere finanziati:
a)
i progetti di assistenza tecnica che rispondono all'obiettivo di cui al paragrafo 1;
b)
le misure di accompagnamento necessarie alla valutazione, verifica e promozione delle azioni realizzate nella presente fase di attuazione dello strumento LIFE e nelle prime due fasi, allo scambio di esperienze tra progetti, alla diffusione delle informazioni relative all'esperienza e ai risultati derivanti da queste azioni.
3. Il sostegno finanziario è accordato sotto forma di cofinanziamento di progetti e di misure di accompagnamento. La percentuale del sostegno finanziario della Comunità non può superare il 70 % del costo dei progetti di cui al paragrafo 2, lettera a), e il 100 % del costo delle misure di accompagnamento di cui al paragrafo 2, lettera b).
4. Le competenti autorità nazionali dei paesi terzi interessati trasmettono alla Commissione le proposte di azioni da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera a). Qualora i progetti prevedano la partecipazione di più paesi terzi, le proposte sono presentate dal paese in cui ha sede l'organismo responsabile del coordinamento dell'azione o dall'organizzazione internazionale che si occupa della tutela ambientale nella zona geografica interessata.
La Commissione fissa ogni anno la data di trasmissione delle proposte e delibera sulle medesime conformemente al paragrafo 7.
5. A norma del paragrafo 7, sono prese in considerazione per il sostegno finanziario soltanto le proposte che soddisfano i requisiti previsti all' e all', paragrafo 2, lettera a), del presente articolo e che rispondono ai criteri seguenti:
a)
rivestono un interesse per la Comunità, in particolare in quanto contribuiscono all'attuazione degli orientamenti e degli accordi regionali e internazionali;
b)
contribuiscono alla realizzazione di una strategia che favorisca uno sviluppo sostenibile a livello internazionale, nazionale o regionale;
c)
apportano soluzioni a problemi ambientali importanti nella regione e nel settore interessato.
È data priorità ai progetti destinati a promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale o regionale.
6. La Commissione invia agli Stati membri un riassunto dei punti principali e del contenuto delle proposte pervenute dai paesi terzi.
Su richiesta, essa mette i documenti originali a disposizione degli Stati membri per consultazione.
7. I progetti presi in considerazione per il sostegno finanziario sono soggetti alla procedura di cui all'. Fatta salva tale procedura, l'adozione di una decisione concernente progetti inerenti alla protezione della natura deve essere preceduta dalla consultazione del comitato istituito a norma dell'articolo 21 della direttiva 92/43/CEE. La Commissione adotta una decisione sull'elenco dei progetti selezionati.
8. Sulla base dei progetti approvati la Commissione stipula con i beneficiari un contratto, che stabilisce l'importo del sostegno finanziario, le modalità di finanziamento e di controllo, nonché tutte le condizioni tecniche specifiche del progetto. L'elenco delle proposte accolte è comunicato agli Stati membri.
9. Su iniziativa della Commissione, le misure di accompagnamento da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera b), sono oggetto di inviti a manifestare interesse che sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee con indicazione dei criteri specifici da rispettare.
Storico versioni
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